Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.N.F. – Notifica con frontespizio diverso di una decisione già notificata – Non sussiste – Nullità dell’atto di notifica – Sussiste.

Deve essere dichiarato nullo l’atto di notifica reiterativo di una sentenza, già precedentemente notificata, avente peraltro un frontespizio errato. (Nella specie è stato dichiarato nullo l’atto con il quale il C.N.F. aveva notificato con il frontespizio di una decisione successiva una decisione emessa precedentemente e già notificata al professionista condannato). (Rigetta la richiesta di correzione dell’errore materiale presentata dal C.d.O. di Asti avverso la decisione del C.N.F. n. 253/2000, 13 dicembre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 8 giugno 2001, n. 124

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 124 del 08 Giugno 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Asti, delibera del 13 Dicembre 2000
Giurisprudenza CNF

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