Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.N.F. – Impugnazione – Ricorso volto ad ottenere rimessione in termini – Inammissibilità

Le sentenze disciplinari del C.N.F. possono essere impugnate soltanto con i mezzi espressamente previsti dall’ordinamento professionale forense e non con altri da questo non contemplati. Va conseguentemente ritenuto inammissibile il ricorso tendente ad ottenere nella sostanza una revisione della sentenza disciplinare pronunciata dal C.N.F. attraverso una rimessione in termini ed una rinnovazione del dibattimento. (Dichiara inammissibile il ricorso per la rimessione in termini avverso decisione C.N.F., 3 luglio 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. ALLORIO), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 126

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 126 del 22 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA, delibera
Giurisprudenza CNF

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