Le decisioni del C.N.F. sono esecutive dal momento della loro pubblicazione e non è necessaria una integrazione con la determinazione della decorrenza del dies a quo della loro operatività da parte del C.d.O. che cura la tenuta dell’albo nel quale è iscritto l’incolpato. (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Roma, 24 luglio 2003).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 17 Gennaio 2005 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 24 Luglio 2003
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