Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.N.F. – Esecutività – Istanza di sospensione al C.N.F. – Inammissibilità.

È inammissibile la proposizione al C.N.F. dell’istanza di sospensione dell’esecutività delle sue decisioni, che sono esecutive ex lege, e per le quali l’istanza di sospensione può essere proposta solo con ricorso alla Cassazione a sezioni unite. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.N.F., 7 novembre 1997, n. 140/97).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Danovi), sentenza del 11 novembre 1998, n. 153

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 11 Novembre 1998 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 07 Novembre 1997
Giurisprudenza CNF

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