Le decisioni del C.N.F., ai sensi del disposto degli articoli 56, 4° coma, r.d.l. n. 1578/33, e 64, 2° comma, r.d. n. 37/34, sono immediatamente esecutive dal momento della loro pubblicazione e notificazione alle parti interessate. Conseguentemente non è necessaria una loro integrazione per la determinazione della decorrenza del dies a quo della loro operatività da parte del C.d.O. che cura la tenuta dell’albo al quale è iscritto l’incolpato (tale decorrenza determinandosi appunto con la avvenuta notificazione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 24 luglio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BUCCICO), sentenza del 7 ottobre 2000, n. 104
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 07 Ottobre 2000 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 24 Luglio 1997
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