E’ inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale se l’organo giudicante abbia in realtà commesso un errore “in giudicando” determinatosi a causa di un convincimento rilevatosi poi successivamente erroneo. In questa ipotesi, infatti, non si incorre nelle fattispecie normativamente previste di omissioni, errori materiali o di calcolo, per i quali è possibile il rimedio previsto dall’articolo 287 c.p.c. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.N.F., 23 aprile 2004, N. 80)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ITALIA, rel. ITALIA), sentenza del 3 maggio 2005, n. 85
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 03 Maggio 2005 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 10 Ottobre 2002 (censura)
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