Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Termine di notifica ex art. 50 L.P. – Natura – Ordinatoria – Inosservanza – Nullità – Esclusione

Il termine ordinatorio di quindici giorni ex art. 50 comma 1, r.d.l. n. 1578/1933, riguarda la notificazione dei provvedimenti dei Consigli dell’Ordine dopo il deposito nella segreteria del collegio deliberante e non si riferisce ai tempi che devono intercorrere tra la deliberazione dei provvedimenti medesimi e il loro deposito nella detta segretaria. Ne consegue che il mancato rispetto di tempi ragionevoli nel deposito dei provvedimenti con cui viene applicata una sanzione disciplinare, per quanto stigmatizzabile, è insuscettibile di comportare vizio alcuno nei provvedimenti depositati con ritardo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cassino, 20 gennaio 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. D’INNELLA), sentenza del 27 novembre 2009, n. 131

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 131 del 27 Novembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Cassino, delibera del 20 Gennaio 2006
Giurisprudenza CNF

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