Il termine di quindici giorni fissato dall’art. 50 L.P. per il deposito o la notifica della decisione disciplinare del C.d.O., non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 27 maggio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), decisione del 13 luglio 2011, n. 94
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 13 Luglio 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 27 Maggio 2009
0 Comment