Il termine per il deposito della decisione disciplinare avverso la quale sia proposto ricorso al C.N.F. ha natura ordinatoria, e non perentoria, e la sua inosservanza in nulla mortifica la posizione dell’interessato in relazione all’esercizio del suo diritto di difesa. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 3 aprile 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Perfetti), decisione n. 25 del 16 marzo 2011
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 25 del 16 Marzo 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 03 Aprile 2009
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