Nella adozione del provvedimento di sospensione cautelare per assolvere all’obbligo della motivazione è del tutto sufficiente il riferimento da parte del C.d.O. ai reati contestati, alla correlazione tra questi e l’esercizio della professione, al turbamento e clamore suscitati nell’opinione pubblica, e non occorre anche la valutazione della fondatezza delle incolpazioni. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Tivoli, 14 luglio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 21 febbraio 2005, n. 32
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 21 Febbraio 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera del 14 Luglio 2004
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