Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O – Sospensione cautelare ex art. 43 lett. b r.d.l. 1578/33 – Mancanza delle condizioni – Nullità della decisione.

Deve essere dichiarata nulla la deliberazione del C.d.O. di sospensione cautelare ai sensi dell’ art. 43 lett. b r.d.l. 1578/33 in mancanza delle condizioni dalla stessa norma previste. (La norma prevede la sospensione cautelare nei casi di applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza, ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 c.p . Nella specie, abrogato espressamente l’art.140 e non trovandosi l’incolpato in una delle condizioni di cui all’art.206 il C.d.O. non poteva pronunciare la sospensione cautelare in forza dell’ art. 43 lett. b r.d.l. 1578/33). (Dichiara la nullità delle deliberazioni C.d.O. di Lodi, 5/6 aprile 1998 e 2 dicembre 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 15 dicembre 2000, n. 263

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 263 del 15 Dicembre 2000 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Lodi, delibera del 02 Dicembre 1998
Giurisprudenza CNF

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