La revoca da parte del C.d.O. di una precedente decisione, contro la quale si è proposto il ricorso, determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuta mancanza di interesse. (Nella specie il C.d.O. aveva sospeso a tempo indeterminato il professionista per omesso invio del Mod. 5, e aveva poi revocato la sospensione inflitta per la intervenuta regolarizzazione della posizione). (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Verbania, 7 luglio 2000).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115 del 08 Giugno 2001 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Verbania, delibera del 07 Luglio 2000 (sospensione)
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