Nel procedimento disciplinare nessun termine è previsto per la riunione in camera di consiglio e l’adozione del provvedimento disciplinare, né sussiste l’obbligo di leggere in udienza il dispositivo della decisione adottata. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 15 novembre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 22 marzo 1997, n. 23
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 22 Marzo 1997 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 15 Novembre 1994 (sospensione)
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