È inammissibile il ricorso proposto avverso la delibera con la quale il C.d.O. respinga l’istanza di revoca di un provvedimento disciplinare applicato al ricorrente, atteso che, gli atti impugnabili davanti al C.N.F. riguardano tassativamente la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica ed i provvedimenti che riguardano il procedimento disciplinare, mentre la decisione impugnata è senz’altro priva del carattere di provvedimento disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Viterbo, 29 giugno 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BASSU), sentenza del 4 maggio 2009, n. 17
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17 del 04 Maggio 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 29 Giugno 2006
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