È inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 59 del r.d. n. 37/1934 che impone la presentazione del ricorso negli uffici del C.d.O. territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovigo, 9 luglio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. PETRECCA), sentenza del 20 dicembre 2000, n. 292
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 292 del 20 Dicembre 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Rovigo, delibera del 09 Luglio 1999
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