La rinuncia, per cessazione della materia del contendere, alla impugnazione proposta avverso la decisione di apertura di procedimento per sospensione cautelare a seguito della conclusione della procedura dinanzi all’organo territoriale senza l’adozione di provvedimenti cautelari a carico del ricorrente, determina l’inammissibilità del ricorso. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 settembre 2010).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 09 Settembre 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 16 Settembre 2010
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