La formale rinuncia del ricorrente alle eccezioni di rito formulate in sede di ricorso esime il Consiglio nazionale forense da ogni relativa osservazione sulle stesse e determina la sola valutazione del comportamento oggetto dell’imputazione.(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 18 luglio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 27 giugno 2003, n. 193
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 193 del 27 Giugno 2003 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 18 Luglio 2000 (censura)
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