Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Ricorso al C.N.F. – Rigetto – Sentenza penale di assoluzione – Ricorso per revocazione per erroneo apprezzamento dei fatti – Inammissibilità.

L’ impugnazione revocatoria per erroneo apprezzamento dei fatti (ex art. 395 n. 4 c.p.c.) è consentita se la sentenza è frutto di un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa e non è invece ammissibile nell’ipotesi in cui il fatto abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a provvedere. Pertanto è inammissibile il ricorso per revocazione di una decisione del C.N.F. proposto a seguito di una decisione del giudice penale che abbia ritenuto insussistenti i fatti ritenuti invece sussistenti dal giudice disciplinare, non per errore, ma a seguito della valutazione di ben precise situazioni processuali al momento esistenti e dell’impianto probatorio acquisito agli atti del procedimento disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione avverso decisione C.N.F., 29 marzo 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 10 dicembre 2002, n. 195

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 195 del 10 Dicembre 2002 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 28 Maggio 1999 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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