Il ricorso mirante alla “revisione” del processo è inammissibile, atteso che l’istituto della revisione è previsto non quale strumento di impugnazione delle sentenze del C.N.F. in materia disciplinare, ma dal solo codice di procedura penale avverso le decisioni in materia penale, codice le cui norme devono ritenersi inapplicabili alla materia disciplinare, ove, per quanto non previsto dalla legge professionale forense, deve invece farsi ricorso alle norme del codice di procedura civile. (Nella specie, peraltro, il CNF ha escluso che il ricorso potesse essere considerato ammissibile quale impugnazione sub specie di revocazione, invece consentita quale mezzo di gravame avverso le sentenze del C.N.F. Forense in quanto previsto dal codice di rito civile, dal momento che la revocazione è mezzo di impugnazione “limitato” o “a critica vincolata”, a carattere eccezionale, prevista solo per un numero limitato di motivi tassativamente elencati dall’art. 395 c.p.c. nessuno dei quali indicato nella domanda del ricorrente). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso la revisione della decisione C.d.O. di Lucca, 11 aprile 2003).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 264 del 31 Dicembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 11 Aprile 2003
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