Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Ricorso al C.N.F. – Ricorso gerarchico – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso gerarchico avverso un provvedimento disciplinare del C.d.O. in quanto non vi è un rapporto gerarchico tra C.d.O. e C.N.F. trattandosi di organi dotati di autonomia e aventi natura e funzioni diverse. Le decisioni del C.d.O. in materia disciplinare hanno natura amministrativa mentre quelle assunte dal C.N.F. natura giurisdizionale, inoltre il C.N.F. non ha una generale competenza su tutti i provvedimenti adottati dai C.d.O. locali ma soltanto sulle delibere relative a materie previste da precise disposizioni di legge (e tra queste non rientra il provvedimento di archiviazione di un esposto). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 15 novembre 2002 e 8 agosto 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 1 settembre 2004, n. 191

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 191 del 01 Settembre 2004 (respinge) (archiviazione)
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 08 Agosto 2003 (archiviazione)
Giurisprudenza CNF

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