Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Ricorso al C.N.F. – Omessa impugnazione di una delle ragioni su cui si fonda la decisione – Inammissibilità.

Il procedimento disciplinare che si svolge innanzi al C.N.F. è regolato dalla norme del codice di procedura civile, mentre le norme del codice penale sono applicabili solo in caso di espresso rinvio. Né consegue che trova applicazione il principio per cui, qualora la sentenza impugnata si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione anche di una soltanto di esse determina la sua inammissibilità per difetto di interesse in quanto l’eventuale accoglimento del gravame non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che il provvedimento impugnato resterebbe pur sempre fondato su di essa. Anche se si volesse considerare la natura amministrativa della decisione del C.d.O. l’impugnazione dovrebbe investirla nella sua globalità e con riguardo a tutti i profili che concorrono, in via autonoma, a fondarla, pena la stabilizzazione dell’atto in rapporto ai motivi non investiti dalla censura. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 16 maggio 2003)

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 21 marzo 2005, n. 45

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 21 Marzo 2005 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 16 Maggio 2003 (censura)
Giurisprudenza CNF

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