Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Ricorso al C.N.F. – Impugnazione del solo dispositivo – Inammissibilità.

L’impugnazione proposta nei confronti del solo dispositivo reso dal C.d.O. locale nell’udienza dibattimentale è radicalmente inammissibile, atteso che il dispositivo, non pubblicato mediante lettura subito dopo la deliberazione e prima della pubblicazione integrale della decisione all’interessato, non è atto autonomo che possa in alcun modo sostituire la formale e finale decisione, sicché l’unica impugnazione consentita è quella eseguita, nel termine di legge, dopo la notificazione del provvedimento integrale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 22 febbraio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 79

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 05 Ottobre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 22 Febbraio 2005
Giurisprudenza CNF

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