Il ricorso proposto avverso la decisione con cui il CdO abbia irrogato al professionista la sanzione disciplinare deve essere accolto allorquando, dinanzi al CNF, una più attenta lettura degli atti processuali conduca ad una diversa valutazione dei comportamenti tenuti nella vicenda dall’incolpato, consentendo pertanto di ritenere che i fatti così come contestati (e la contestazione delimita inderogabilmente l’ambito del giudizio disciplinare) non trovino negli stessi atti alcun supporto probatorio. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 5 aprile 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 12 settembre 2002, n. 141
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 12 Settembre 2002 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 04 Aprile 2000
0 Comment