Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Revoca – Mancato rispetto del contraddittorio – Nullità della revoca.

Per i principi generali in tema di procedimento amministrativo, art. 7 legge 241/1990 e per il combinato disposto degli artt. 24, 31, 37, 43 e 45 r.d.l. 1578/33 è necessario che l’interessato venga sentito prima di ogni provvedimento o procedura che possano essere per lui negativi o lesivi. Pertanto deve essere annullata per violazione del contraddittorio la decisione di annullamento, emessa dal C.d.O. in sede di autotutela, di un provvedimento di cancellazione dall’albo su richiesta dell’interessato, perché a tale annullamento si è provveduto in assenza di contraddittorio, non essendo stato concesso all’interessato il termine di dieci giorni, ex art. 45 r.d.l. 1578/33, per presentare le proprie deduzioni intorno ai fatti. (Nella specie il C.d.O. aveva provveduto all’annullamento della decisione di cancellazione, in quanto l’aveva ritenuta illegittima perché effettuata in costanza di procedimento disciplinare). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chiavari, 6 luglio 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Petiziol), sentenza del 24 giugno 1999, n. 79

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 24 Giugno 1999 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Chiavari, delibera del 06 Luglio 1998 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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