Le decisioni del C.d.O. vengono pubblicate mediante deposito in segreteria e successivamente notificate all’interessato, mentre non c’è alcuna norma che nel procedimento disciplinare preveda l’obbligo della lettura del dispositivo della decisione al termine della seduta, considerato, peraltro, che il dispositivo non è atto autonomo che possa in alcun modo sostituire la formale e finale decisione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modica, 9 ottobre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 155
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 155 del 27 Ottobre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Modica, delibera del 09 Ottobre 2007
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