Deve essere dichiarata l’inesistenza del provvedimento disciplinare adottato dal C.d.O. ove lo stesso sia privo della descrizione dei fatti e della motivazione; la decisione, infatti, esiste solo se vi sia un se pur minimo ragionamento logico-giuridico, che manifesti il percorso seguito dal decidente allorché esprima il suo giudizio sui fatti , sugli incolpati e sulle sanzioni.
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. GRIMALDI), sentenza del 4 febbraio 2004, n. 20
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 04 Febbraio 2004 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 22 Maggio 2002 (avvertimento)
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