aE’ inammissibile il ricorso al C.N.F. proposto per la modifica di alcune frasi contenute in una decisione di proscioglimento da un capo di imputazione, mancando qualsiasi previsione normativa in tal senso ed essendo tali frasi parte integrante della motivazione assolutoria e quindi non assoggettabili a correzioni testuali o formali. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 11 dicembre 2000).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 216 del 13 Ottobre 2004 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 11 Dicembre 2000
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