Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Potere di iniziativa disciplinare del C.d.O. – Autonomia – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Limiti – Controllo estrinseco di legalità formale – Censure di merito – Inammissibilità

La delibera di apertura del procedimento disciplinare è atto dovuto che manifesta all’esterno l’esplicazione di uno dei poteri propri del Consiglio, con la quale non si manifesta, neppure per implicito, alcuna statuizione sulla colpevolezza del professionista. Ne consegue che su di essa non può essere consentita alcuna valutazione sulla fondatezza dell’accusa prima ancora che un giudice, domestico o terzo che sia, si sia pronunziato.

Il potere di revisione del C.N.F. sui procedimenti disciplinari deve in ogni caso essere limitato al mero controllo di legalità relativo all’esistenza dei presupposti formali per la relativa adozione, escludendosi qualsiasi valutazione di merito relativa alla fondatezza dell’incolpazione ed ai motivi di doglianza che direttamente o indirettamente a tale tema si colleghino.

Va dichiarato il non luogo a procedere, con conseguente remissione degli atti al C.O.A. territoriale competente, nel caso in cui l’impugnativa della delibera di apertura del procedimento sia diretta a censurare l’operato del Consiglio per mancanza della condotta che si suppone violatrice di norme deontologiche. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 11 giugno 2010).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), decisione del 13 luglio 2011, n. 95

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 95 del 13 Luglio 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 11 Giugno 2010
Giurisprudenza CNF

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