Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Omessa indicazione modalità e tempi per la presentazione dell’impugnazione – Nullità – Esclusione

L’omessa indicazione, nella decisione disciplinare adottata dal C.d.O., delle modalità e della tempistica per la presentazione dell’impugnazione non ne determina la nullità, atteso che, in linea di principio, la mancata apposizione in calce al provvedimento amministrativo della formula recante l’autorità e del termine per impugnare il provvedimento stesso non implicano l’annullabilità dell’atto, ma al più, in caso di eventuale ritardo dell’impugnazione, la concessione – ove ne ricorrano i presupposti – dell’errore scusabile. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 24 novembre 2008) .

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 15 settembre 2010, n. 64

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 15 Settembre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 24 Novembre 2008
Giurisprudenza CNF

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