Il termine di quindici giorni fissato dall’art. 5.r.d.l. n. 1578/33 per la notifica della decisione disciplinare del C.d.O. non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di lodi, 4 aprile 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 20 marzo 2003, n. 30
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 30 del 20 Marzo 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Lodi, delibera del 04 Aprile 2001 (sospensione)
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