Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Notificazione oltre il termine previsto dall’articolo 50 r.d.l. 1578/33 – Nullità della decisione – Non sussiste.

Il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 50 r.d.l. n. 1578/33, per la notifica della decisione disciplinare del C.d.O., non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 28 ottobre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 23 maggio 2002, n. 68

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 23 Maggio 2002 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 28 Ottobre 1999
Giurisprudenza CNF

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