Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Notifica oltre il termine previsto dall’articolo 50 r.d.l. 1578/33 – Nullità della decisione – Non sussiste.

Il termine di 15 giorni, fissato dall’articolo 50 r.d.l. 1578/33, per la notifica della decisione disciplinare del C.d.O., non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 17 ottobre 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 16 febbraio 2000, n. 9

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 9 del 16 Febbraio 2000 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 17 Ottobre 1996 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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