Il termine di quindici giorni fissato dall’art. 50 r.d.l. n. 1578/1933, comma I, per la notifica della decisione disciplinare del C.d.O. non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 9 aprile 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 dicembre 2004, n. 297
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 297 del 14 Dicembre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 09 Aprile 2002 (sospensione)
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