L’eventuale inadeguatezza della motivazione della decisione di primo grado adottata dal Consiglio dell’Ordine può essere integrata e completata con l’approfondimento delle questioni e con la motivazione dalla decisione in secondo grado, e quindi dal C.N.F., quale giudice del merito. L’eventuale difetto di motivazione della decisione del Consiglio territoriale fatto rilevare in sede di reclamo al C.N.F., pertanto, non costituisce motivo di nullità della delibera, atteso che il C.N.F. può sopperire a tale mancanza giudicando della questione nel merito. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 9 marzo 2009)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PICCHIONI), sentenza del 30 settembre 2011, n. 151
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 30 Settembre 2011 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 09 Marzo 2009
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