Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Motivazione – Annullabilità

In ossequio al principio fondamentale enunciato dall’art. 111 comma 6, Cost., secondo il quale “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”, una motivazione mancante, contraddittoria, erronea, insufficiente o sintetica non può ritenersi idonea a dare giustificazione del procedimento logico seguito e dei provvedimenti adottati e, di conseguenza, deve essere annullata. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 15 giugno 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. CARDONE), sentenza del 22 aprile 2008, n. 22

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 22 Aprile 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 15 Giugno 2006
Giurisprudenza CNF

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