La mancata sottoscrizione della copia della decisione del Consiglio territoriale non rileva ai fini della relativa validità, avendo bensì rilievo la effettiva difformità della copia rispetto all’originale (che deve essere sottoscritto ex art. 44 R.d. n. 37/1934), che è onere dell’interessato eccepire, né alcuna sanzione comporta la mancanza di attestazione di conformità dell’atto depositato a quello consegnato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 4 dicembre 2006).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 27 Novembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 04 Dicembre 2006
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