Ai sensi dell’art. 51, co. 3, del R.D. n. 37/1934, la pronuncia del CdO conclusiva del procedimento disciplinare che sia priva della sottoscrizione del segretario e della mancata attestazione del deposito in segreteria deve ritenersi viziata da nullità insanabile, trattandosi di requisiti essenziali che costituiscono parte integrante del provvedimento decisorio e la cui omissione va ad incidere sulla autenticità dell’atto conclusivo del procedimento. (Dichiara la nullità della decisione C.d.O. Pesaro, 22 luglio 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 229 del 22 Dicembre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera del 22 Luglio 2007
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