Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Mancanza di prova certa – Annullabilità.

Deve essere annullata la decisione disciplinare assunta dal C.d.O. ove, da una ricostruzione storica dei fatti, le prove raccolte risultino tali da non fornire alcuna certezza sui fatti contestati. (Nella specie è stato assolto per mancanza di prova certa il professionista che era stato ritenuto responsabile di omessi chiarimenti e omessa consegna di documenti al C.d.O., pur non essendo stata rinvenuta la prova della avvenuta ricezione della raccomandata con cui i chiarimenti erano richiesti, e pur essendo stato dimostrato che i documenti erano stati consegnati al C.d.O.). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 maggio 2002)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. RUGGIERI), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 278

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 278 del 01 Ottobre 2003 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 16 Maggio 2002
Giurisprudenza CNF

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