Deve essere annullata la decisione che manchi della motivazione, costituendo la stessa principio fondamentale per garantire l’esercizio del diritto di difesa attraverso la conoscenza delle ragioni logico giuridiche seguite dal consiglio dell’ordine. (Nella specie la decisione è stata parzialmente annullata relativamente al capo di incolpazione nel quale non era stata formulata alcuna motivazione). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 23 dicembre 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 31 gennaio 2005, n. 26
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 31 Gennaio 2005 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 23 Dicembre 2003 (censura)
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