Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Mancanza di motivazione – Annullabilità.

Deve ritenersi suscettibile di riforma la decisione del CdO locale, poiché carente del necessario approfondimento e, conseguentemente, di idonea e sufficiente motivazione, laddove essa affermi la responsabilità disciplinare dell’incolpato senza una puntuale e convincente ricostruzione dei fatti e della successione di essi, attraverso un iter motivazionale privo di riscontri, a fronte della tesi difensiva dell’incolpato invece confortata sul piano documentale. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 24 novembre 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 29 maggio 2006, n. 32

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 29 Maggio 2006 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 24 Novembre 2003
Giurisprudenza CNF

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