Le decisioni del C.d.O. vengono pubblicate mediante deposito in segreteria e successivamente notificate all’interessato mentre non c’è nessuna norma che imponga in tale procedimento l’obbligo della lettura del dispositivo della decisione al termine della seduta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 28 giugno 1996).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 10 Novembre 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 28 Giugno 1996
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