Le decisioni del C.d.O. in materia disciplinare possono essere impugnate esclusivamente dal professionista contro cui si procede e dal procuratore generale presso la Corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 19 novembre 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 1 settembre 2004, n. 190
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 01 Settembre 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 19 Novembre 2003
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