Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. in materia di ricusazione – Ricorso al C.N.F. – Inammissibilità – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.

E’ inammissibile in quanto proposto avverso una deliberazione che sfugge alla competenza del C.N.F. il ricorso avverso la decisione del C.d.O. che dispone su una istanza di ricusazione. Infatti, gli atti impugnabili davanti al C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica, i procedimenti disciplinari, le elezioni dei C.d.O. e i conflitti di competenza. Tale previsione non contrasta, altresì, con gli articoli 3, 24, 25 e 111 Cost. in quanto l’eventuale vizio causato dall’incompatibilità del giudice ricusato rispetto alla controversia, diviene motivo di nullità dell’attività spiegata dal giudice stesso e, quindi, di gravame della sentenza, restando in tal modo garantita la tutela processuale della parte che abbia proposto la predetta istanza di ricusazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 6 novembre 2000)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. STEFENELLI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 131

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 131 del 10 Novembre 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 06 Novembre 2000
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment