Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. in materia di ricusazione – Ricorso al C.N.F. – Inammissibilità.

Deve ritenersi inammissibile, poiché proposto avverso una deliberazione che sfugge alla competenza del C.N.F. il ricorso avverso la decisione del C.d.O. che decide su una istanza di ricusazione. Infatti, gli atti impugnabili avanti il C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica, i procedimenti disciplinari, le elezioni del Consiglio dell’Ordine ed i conflitti di competenza». (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Tivoli, 4 novembre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. CARDONE), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 68

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 05 Ottobre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera del 04 Novembre 2005
Giurisprudenza CNF

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