Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. in materia di ricusazione – Ricorso al C.N.F. – Inammissibilità.

E’ inammissibile in quanto proposto avverso una deliberazione che sfugge alla competenza del C.N.F. il ricorso avverso la decisione del C.d.O. che decide su una istanza di ricusazione. Infatti, gli atti impugnabili davanti al C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica i procedimenti disciplinari, le elezioni dei consigli dell’ordine, i conflitti di competenza. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 1 giugno 1998)

Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. MORGESE), sentenza del 10 novembre 2005, n. 146

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 10 Novembre 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 01 Giugno 1998
Giurisprudenza CNF

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