Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. in materia di ricusazione – Ricorso al C.N.F. – Inammissibilità.

E’ inammissibile, in quanto proposto avverso una deliberazione che sfugge alla competenza del C.N.F. il ricorso avverso la decisione del C.d.O. che decide su una istanza di ricusazione. Infatti, gli atti impugnabili davanti al C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica, i procedimenti disciplinari, le elezioni dei consigli dell’ordine, i conflitti di competenza. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 15 novembre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MORGESE), sentenza del 28 aprile 2004, n. 106

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 28 Aprile 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 15 Novembre 1997
Giurisprudenza CNF

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