Non costituisce motivo valido di ricusazione l’aver deliberato l’apertura del procedimento disciplinare e l’aver quindi emesso sostanzialmente un giudizio sfavorevole all’incolpato, poiché l’organo disciplinare esercita in tal caso un preciso potere conferitogli dalla legge. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 9 gennaio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 26 gennaio 2004, n. 8
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 26 Gennaio 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 09 Gennaio 1999
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