Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. in materia di ricusazione – Ricorso al C.N.F. – Inammissibilità.

E’ inammissibile, in quanto proposto avverso una deliberazione che sfugge alla competenza del C.N.F., il ricorso avverso la decisione del C.d.O. che decide su una istanza di ricusazione. Infatti, gli atti impugnabili avanti al C.N.F, sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica, i procedimenti disciplinari, le lezioni die consigli dell’ordine, i conflitti di competenza. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 3 giugno 1996 e 17 febbraio 1997 )

Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 26 gennaio 2004, n. 7

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 26 Gennaio 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 17 Febbraio 1997
Giurisprudenza CNF

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