Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Termine ex art. 50 co. 2 R.D.L. n. 1578/33 – Natura – Perentoria – Deposito tardivo – Inammissibilità del ricorso.

Va dichiarato inammissibile poiché tardivo il ricorso al C.N.F. depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del provvedimento impugnato così come previsto dall’art. 50 co.2 del R.D.L. n. 1578/33, con conseguente preclusione dello scrutinio di merito delle doglianze del ricorrente. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 1 dicembre 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. CARDONE), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 225

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 225 del 28 Dicembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 01 Dicembre 2008
Giurisprudenza CNF

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