Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Termine ex art. 50 co. 2 R.D.L. n. 1578/33 – Natura – Perentoria – Deposito tardivo – Inammissibilità del ricorso.

A seguito dell’inutile decorso del termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento del quale si chiede la riforma ex art. 50, co. 2, del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, il ricorrente decade dalla facoltà di proporre gravame avverso la decisione del Consiglio dell’Ordine. Il ricorso depositato oltre il suddetto termine perentorio va pertanto dichiarato inammissibile perché tardivo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 25 maggio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 221

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 221 del 28 Dicembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 25 Maggio 2005
Giurisprudenza CNF

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